In Italia la promozione di giochi e scommesse con vincite in denaro è soggetta a un divieto ampio, introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge 87/2018, convertito nella legge 96/2018. La norma incide sulla pubblicità diffusa attraverso mezzi diversi e comprende anche forme indirette di promozione. Per applicarla ai contenuti online e sportivi, tuttavia, occorre distinguere la comunicazione commerciale dalla cronaca e dall’informazione: la presenza di un nome o di un collegamento non determina automaticamente una violazione.
Che cosa vieta la normativa
Il divieto riguarda la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, indipendentemente dal mezzo impiegato. La disciplina interessa quindi televisione, radio, stampa, internet e altri canali, oltre alle sponsorizzazioni e alle iniziative promozionali legate a manifestazioni sportive, culturali o di intrattenimento. La finalità è ridurre l’esposizione dei consumatori a messaggi che incentivano il gioco, non impedire ogni riferimento giornalistico al settore.
La valutazione si concentra sulla funzione concreta del contenuto. Un messaggio che presenta un operatore, ne mette in risalto i servizi e invita a giocare può avere natura pubblicitaria anche se non contiene uno slogan esplicito. Contano elementi come il tono, la collocazione, la ripetizione del marchio, la presenza di offerte e il rapporto commerciale tra chi pubblica e l’impresa citata.
Link, affiliazioni e contenuti online
Un collegamento ipertestuale può essere parte di una comunicazione commerciale quando conduce a una pagina di gioco ed è inserito con finalità promozionali, soprattutto se associato a un codice, a un bonus o a un invito all’iscrizione. Anche i compensi per clic, registrazioni o depositi sono elementi utili per comprendere la natura del rapporto. La forma tecnica del link, da sola, non risolve quindi la questione.
La valutazione di un collegamento testuale — star casino — dipende dalla funzione che svolge nella pagina e dal contesto in cui compare. Una menzione inserita in un articolo informativo, senza inviti all’azione né vantaggi commerciali riconoscibili, può richiedere un esame diverso da un collegamento costruito per indirizzare il lettore verso un’offerta. In caso di contenuti sponsorizzati o affiliati, la trasparenza sul rapporto economico non rende automaticamente lecita una promozione vietata, ma aiuta a identificarne la natura.
Per editori, creator e gestori di siti è prudente verificare non soltanto il testo visibile, ma anche immagini, pulsanti, banner e destinazione dei link. Un articolo dal tono neutro può assumere carattere promozionale se è accompagnato da elementi commerciali o pubblicato nell’ambito di un accordo. Viceversa, la semplice trattazione di una vicenda che coinvolge un operatore non equivale necessariamente a pubblicità.
Il rapporto con lo sport
Lo sport è un ambito particolarmente esposto perché sponsorizzazioni e marchi possono comparire su maglie, cartelloni, siti di società e contenuti social. La disciplina non si limita agli spot tradizionali: anche la visibilità ottenuta attraverso partnership o iniziative promozionali può rientrare nel divieto, se serve a pubblicizzare giochi con vincite in denaro. Per questo club, organizzatori, emittenti e sponsor devono valutare con attenzione contratti, materiali e modalità di diffusione.
La cronaca sportiva resta distinta dalla promozione. Risultati, analisi delle quote in chiave informativa o notizie su accordi commerciali possono essere oggetto di resoconto giornalistico, ma il confine si sposta quando il contenuto sollecita il gioco o presenta un operatore in modo persuasivo. La distinzione va fatta caso per caso, considerando l’insieme della comunicazione e non una singola parola isolata.
Controlli e responsabilità
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) svolge attività di vigilanza e può intervenire sulle violazioni, applicando le sanzioni previste dalla legge. Anche le linee guida e i provvedimenti dell’Autorità contribuiscono a chiarire come leggere le diverse forme di comunicazione, compresi i contenuti digitali. In presenza di dubbi, una revisione preventiva del materiale e degli accordi commerciali riduce il rischio di confondere informazione, sponsorizzazione e pubblicità vietata.
In pratica, non basta chiedersi se una pagina contenga un link o parli di sport: occorre capire chi beneficia della comunicazione, quale comportamento viene sollecitato e come il messaggio è costruito. È questa analisi complessiva a rendere applicabile il divieto ai formati contemporanei senza assimilare ogni citazione a una promozione.